fbpx MUD | Camera di Commercio del Molise

MUD

 

MUD

MUD 2024

La presentazione del modello è fissata al 1° luglio 2024.

Il modello di dichiarazione ambientale da utilizzare per le dichiarazioni da presentare nel 2024, con riferimento all'anno precedente è contenuto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale – n. 52 del 02/03/2024 e va presentato entro il giorno 1° luglio 2024 (i 60 giorni concessi per la ritardata presentazione scadono il 30 agosto 2024)
Il MUD è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento:
  1. Comunicazione Rifiuti;
  2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
  3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
  4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  5. Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
  6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

Le modifiche apportate nel MUD 2024 sono di seguito elencate: 

1) Nella Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione:
  • Scheda RU, con inserimenti delle voci inerenti al quantitativo di rifiuti di attrezzi da pesca suddivisi per tipologia di materiale: plastica, metalli e gomma; 
  • Scheda Costi di Gestione, al fine di allineare il contenuto a quanto previsto dalle delibere ARERA 363/2021/R/RIF e alla Determina ARERA n. 2 DRIF/2021; 
  • Scheda Costi di Gestione MDCR, è stato chiarito che, in caso in cui la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni, ecc. dovrà essere compilato un solo modulo MDCR complessivo per tutti i comuni appartenenti all’aggregazione, per ciascun rifiuto raccolto in modo differenziato;
2) La Comunicazione Imballaggi, Sezione Consorzi, è stata modificata al fine di rendere conforme a quanto richiesto alle disposizioni contenute nella direttiva 2019/904/UE. Le integrazioni riguardano: 
  • nella SCHEDA STIP, qualora il dichiarante indichi il quantitativo di bottiglie per liquidi alimentari immesso sul mercato, dovrà distinguere il quantitativo di bottiglie in PET; 
  • nella SCHEDA CONS, in corrispondenza del codice 150102, sono state sostituite le parole "in Pet" con "per bevande" ed aggiunta una voce specifica sul quantitativo di bottiglie in PET raccolte

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha pubblicato una sintesi degli aggiornamenti apportati al MUD 2024. Per approfondimenti consultare il sito dedicato

Dall'11/03/2024 è disponibile il Software per la compilazione del MUD 2024, per coloro che invieranno telematicamente la Comunicazione Rifiuti, Imballaggi, Veicoli fuori uso, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, e sono stati riaperti i portali www.mudtelematico.it, mudsemplificato e www.mudcomuni.it, aggiornati con le informazioni relative al MUD 2024.

Possono essere presentate esclusivamente tramite www.mudtelematico.it
  • la Comunicazione Rifiuti
  • la Comunicazione Veicoli Fuori
  • la Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi sia che Sezione Gestori rifiuti di imballaggio 
  • la Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

Si conferma che, anche per quest'anno, chi è in possesso delle credenziali già rilasciate negli anni procedenti potrà utilizzarle per accedere all’area riservata, mentre per i soggetti che si registrano per la prima volta ai portali MUD dovranno accedere utilizzando la carta nazionale dei servizi (CNS) oppure il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta d'identità elettronica (Cie), intestati a persona d'impresa/ente o altro soggetto delegato alla compilazione della comunicazione.

Per l'invio telematico i dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale valido al momento dell'invio.
Il file trasmesso per via telematica può recare le dichiarazioni relative a più unità locali afferenti alla stessa CCIAA competente territorialmente, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti.
Le associazioni di categoria, i professionisti e gli studi di consulenza possono inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica, sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi.
Per spedire via telematica è necessario:
  • essere registrati al sito www.mudtelematico.it
  • disporre di una firma digitale, che può essere quella dell'associazione di categoria, del consulente, del professionista o di altri soggetti che curano, per conto del dichiarante, la compilazione.

Per maggiori informazioni sulle modalità e i dati da trasmettere consultare i rispettivi siti: mudsemplificato, www.mudtelematico.it, www.mudcomuni.it.

DIRITTI DI SEGRETERIA E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Sono pari a 10 € per l’invio telematico e 15 € per l’invio via PEC.

Per le comunicazioni inviate telematicamente il pagamento può avvenire tramite Pago PA, Carta di credito, Istituto di pagamento InfoCamere

Per quanto riguarda il MUD Semplificato e il MUD Comuni (se inviato via PEC), il pagamento dei diritti di segreteria potrà avvenire esclusivamente con il circuito PagoPA.

SOGGETTI NON OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MUD

Non devono presentare la dichiarazione MUD, solo ed esclusivamente per quanto riguarda i rifiuti NON pericolosi:
  • i soggetti che effettuano attività di trasporto in conto proprio dei propri rifiuti NON pericolosi;
  • le imprese e gli enti, con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10, che producono rifiuti NON pericolosi derivanti da: 
  • lavorazioni industriali;
  • lavorazioni artigianali;
  • fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque;
  • fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall'abbattimento di fumi;
  • fosse settiche e retti fognarie;
  • le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione (solo per i rifiuti NON pericolosi);
  • le imprese ed enti che esercitano attività di commercio, di servizio, attività sanitarie (solo per i rifiuti NON pericolosi).
Non devono inoltre presentare la Dichiarazione MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi:
  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice Civile con un volume di affari annuo non superiore a 8.000,00 euro;
  • i liberi professionisti che non operano in forma d'impresa e i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di Ente o impresa. Questi soggetti, ai sensi dell'art. 190, comma 6, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, assolvono all'obbligo della presentazione del MUD attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione o del documento di conferimento rilasciato dal soggetto competente;
  • i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo.

Sul sito ambientale delle Camere di commercio, raggiungibile all’indirizzo www.ecocamere.it sono disponibili materiali e istruzioni per la compilazione, il software per la compilazione e la presentazione del MUD, nonché i tracciati record aggiornati per i produttori di software.