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DOMICILIO DIGITALE

 

DOMICILIO DIGITALE

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immagine verifica elenchi imprese irregolari
Pubblicati oggi 22 aprile 2024 nella sezione dedicata e nell’albo online i distinti elenchi delle ditte individuali e delle società prive di domicilio digitale.
Le imprese indicate nell'elenco possono comunicare un domicilio digitale-PEC entro i successivi 45 giorni per evitare l’attribuzione di un domicilio digitale d’ufficio e l’irrogazione di una sanzione.

Infatti, decorso tale termine, in caso di assenza del domicilio digitale (perché mai iscritto, oppure perché scaduto e non rinnovato oppure perché cancellato d’ufficio dal Registro delle imprese) la Camera di commercio provvederà ad assegnare d’ufficio un nuovo domicilio digitale.
Il domicilio digitale assegnato d’ufficio è attivo solo in ricezione, sarà accessibile dal rappresentante dell’impresa tramite il cassetto digitale dell'imprenditore e ha questa estensione standard: CODICEFISCALEIMPRESA@IMPRESA.ITALIA.IT 
Il domicilio viene automaticamente inserito nel portale INI-PEC e potrà essere utilizzato per notificare all’impresa vari tipi di atti (es. atti amministrativi da parte di altre pubbliche amministrazioni, atti tributari da parte dell’Agenzia delle Entrate, atti giudiziari ecc.).

Contestualmente all’attribuzione d’ufficio della PEC vengono applicate sanzioni pecuniarie maggiorate a carico del titolare dell'impresa individuale e di ciascun amministratore di società.
Per le società l’importo è raddoppiato rispetto alla previsione dell’articolo 2630 del codice civile e va quindi da un minimo di € 206,00 ad un massimo di € 2.064,00. (pagamento liberatorio: € 412,00).
Per le imprese individuali l'importo è invece triplicato rispetto alla previsione dell’art. 2194 del codice civile e va quindi da un minimo di € 30,00 ad un massimo di € 1.548,00. (pagamento liberatorio: € 60,00).

Procedimenti in corso
Data pubblicazione all'albo camerale: 22 aprile 2024
Termine per la regolarizzazione: 6 giugno 2024


Come comunicare la PEC?
Occorre procedere all’invio di una Pratica Semplice alla Camera di Commercio.
Può presentare la pratica di comunicazione della PEC il titolare di una ditta individuale o un amministratore della società con la propria firma digitale. Puoi in ogni caso rivolgerti al tuo professionista di fiducia.
La pratica semplice, per la sola comunicazione del domicilio digitale, è esente da diritti di segreteria e non è soggetta all’imposta di bollo.
Ultima modifica: Lunedì, 22 Aprile, 2024 - 09:25